NUOVI REGOLAMENTI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Entrano in vigore il 12 luglio 2013, il Dpr 74/2013 e il Dpr 75/2013, dedicati rispettivamente alla regolamentazione delle operazioni di manutenzione e controllo negli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici e all’accreditamento dei certificatori energetici. 

Il primo regolamento introduce misure semplificate per gli impianti con una potenza inferiore ai 100 kW, sui quali i controlli saranno, invece che annuali, biennali o quadriennali, in base alla potenza e al tipo di alimentazione. 

Inoltre, il regolamento prevede che, in fase di climatizzazione estiva, non si potrà scendere sotto i 26°C (con tolleranza di -2°C) mentre nel periodo invernale restano confermati i limiti dei 18°C (con tolleranza +2°C) negli edifici a destinazione industriale o artigianale e dei 20°C (con tolleranza di +2°C) negli altri immobili.

ll Dpr 74/2013 stabilisce che la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva sono affidati al responsabile dell’impianto, che può anche delegare un terzo: il responsabile o il delegato rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.
Per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kW il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 per la gestione e manutenzione degli impianti termici, o di apposita attestazione. Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da ditte abilitate in base al DM 37/2008 “Impianti negli edifici”.
Le ispezioni  sono richieste per impianti di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW, mentre per gli impianti di climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 kW e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile sostituisce l’ispezione.

Il Dpr 75/2013, che va a completare la normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici, prevede che possano svolgere l’attività di certificazione energetica: i tecnici abilitati; gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia; gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo; le società di servizi energetici (ESCO). 
I tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private sia liberi professionisti, devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 del Dpr.
I tecnici rientranti nei casi previsti dall'art. 2 comma 4 dovranno frequentare corsi di formazione autorizzati a livello ministeriale della durata minima di 64 ore.

Il certificatore rimane direttamente responsabile dell'Attestato di Prestazione Energetica (ex Attestato di Certificazione Energetica) sottoscritto, che assume la valenza di atto pubblico, e dichiara all’atto della sottoscrizione l'assenza di un coinvolgimento diretto o indiretto nelle attività di progettazione dell'immobile certificato e con i produttori dei materiali, in modo che sia garantita la sua indipendenza.

Il regolamento fornisce anche delle Linee Guida sulla formazione e l’aggiornamento dei certificatori energetici, in modo da rendere più omogeneo il percorso a livello nazionale.

I testi dei due Decreti sono a disposizione dei Soci nella sezione Normative/Legislazione/Nazionale.

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