Decreto Ecobonus ora è legge. Detrazioni fiscali anche per pompe di calore
RECEPIMENTO DIRETTIVA 2010/31/UE
sulla prestazione energetica degli edifici
Come detto ad inizi luglio, buona parte degli articoli del DL 63/13 andavano a modificare il D.Lgs. 192/05 – col quale l’Italia ha recepito la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia – per adeguarlo alle disposizioni della Direttiva 2010/31/UE (vd. approfondimento alla Newsletter del 05/07/13).
Buona parte degli articoli del DL 63/13 andavano a modificare il D.Lgs. 192/05 – col quale l’Italia ha recepito la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia – per adeguarlo alle disposizioni della Direttiva 2010/31/UE.
La Legge di conversione 90/13 ha confermato – pur con qualche modifica ed integrazione – le disposizioni contenute nel DL, relativa al recepimento della direttiva UE; per meglio analizzarle le abbiamo divise in argomenti:
A) DEFINIZIONI
B) CRITERI GENERALI E DECRETI ATTUATIVI
C) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
D) RELAZIONE TECNICA, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI
E) SANZIONI, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA
raccolti nel documento: Dir 2010/31/UE_Modifiche al D.Lgs. 192/05
DETRAZIONI FISCALI
Alcuni articoli del DL 63/13 riguardavano la proroga delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico (vd. approfondimento alla Newsletter del 12/06/13). Con la conversione in legge le proroghe sono state confermate ma qualcosa, però è cambiato.
Ebbene, nell’art. 14 del DL resta confermato l’innalzamento della DETRAZIONE dal 55 al 65% e la sua applicabilità fino al:
- 31 dicembre 2013 per interventi realizzati sulle singole unità immobiliari/edifici;
- 30 giugno 2014 per interventi sulle parti comuni o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio.
Con la Legge 90/13, però, la Detrazione 65% IRPEF o IRES risulta applicabile anche alle pompe di calore, agli impianti geotermici ed agli scaldabagni in pompa di calore, inizialmente esclusi.
Ricordiamo che la Detrazione 65% si applica alle spese sostenute dall’entrata in vigore del DL 63/13, ovvero dal 6 giugno 2013; resta confermata la ripartizione in 10 anni ed anche l’iter burocratico.
Secondo l'art. 15 del DL, nell'attesa della definizione di misure ed incentivi – entro il 31 dicembre 2013 –finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.
L’art. 16 conferma fino al 31 dicembre 2013 la Detrazione 50% IRPEF per le cosiddette ristrutturazioni edilizie, fino ad un massimo di 96.000 euro.
Per l’adozione di misure antisismiche (rif. art. 16-bis, c. 1, lett. 'i)' del D.P.R. 917/86 - TUIR) negli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1 e 2, ovvero quelle ad alta pericolosità, la Legge 90/13 innalza la Detrazione per le ristrutturazioni dal 50% al 65%, pur mantenendo a 96.000 euro il limite massimo di detrazione; le procedure autorizzatorie di tali interventi devono, però, essere attivate dopo il 4 agosto 2013.
La Detrazione 50% IRPEF, grazie anche alla Legge 90/13, risulta inoltre applicabile alle spese sostenute perl'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature con etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Questo ulteriore beneficio va calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Anche per questa detrazione resta confermata la ripartizione in 10 anni e l’iter burocratico.
Due ulteriori articoli, riguardanti sempre le agevolazioni fiscali, sono stati introdotti nel testo del DL dalla Legge 90/13:
- l’art. 15-bis prevede la creazione di una banca dati degli incentivi, sia per monitorare l’andamento – e i relativi costi – delle attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, sia per prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti (Detrazione 50%, Detrazione 55%, Conto Termico);
- l’art. 16-bis prevede, entro l’autunno, la promozione – da parte del Ministero dello Sviluppo economico e dell’ABI – di interventi per favorire l’accesso al credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali.
QUALIFICAZIONE INSTALLATORI FER
Il DL 63/13 era intervenuto anche sull’art. 15 del D.Lgs. 28/11 – Decreto Rinnovabili – modificando scadenze e modalità della “Qualificazione FER”, ovvero dell’obbligo di qualificarsi per coloro che installano e/o fanno manutenzione straordinaria su impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili – FER (vd. approfondimento a Newsletter del 04/07/13).
Si ricorda che il DL aveva:
- riconosciuto d’ufficio la “Qualificazione iniziale FER” a TUTTI gli installatori già abilitati ai sensi del D.M. 37/08 – anche quelli con lett. d), che hanno ottenuto i requisiti con la sola esperienza lavorativa –senza, però, indicare una data di entrata in vigore del riconoscimento:
- posticipato al 30 ottobre 2013, rispetto al precedente 31/12/12, l’obbligo di attivazione, da parte di Regioni e Province autonome, dei programmi di formazione per gli installatori di impianti a FER (visto che solo 4 Regioni si sono attivate finora, e non tutte in maniera operativa ed esaustiva). Il DL dà, inoltre, la possibilità a Regioni e Province autonome di riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore;
- sostituito il comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. 28/11 eliminando il riferimento al 1° agosto 2013, data di entrata in vigore dell’obbligo della “qualificazione FER”, senza però indicare una nuova data (ad es. in una delle bozze del DL circolate prima dell’emanazione si leggeva: “Il requisito di cui al comma 1, lettera b) si intende rispettato anche nel caso in cui gli interessati si iscrivano al corso di formazione entro il 31 marzo 2014 e conseguano il relativo attestato entro il 1° agosto 2014”).
La legge 90/13 ha confermato quanto sopra, facendo un’unica modifica: il termine entro il quale le Regioni sono tenute ad attivare il programma di formazione per installatori di impianti a FER, è stato prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre 2013 dalla legge di conversione.
SCARICO A PARETE
L’art. 17-bis è stato introdotto nel DL dalla Legge 90/13 per modificare l’art. 5, c. 9 del DPR 413/93, rivedendo così – a pochi mesi di distanza dalle modifiche introdotte dalla Legge 221/12 – la disciplina dello scarico a parete (vd.approfondimento alla Newsletter del 21/12/12). Ecco come era, com’è stato e com’è ora l’art. 5, comma 9 del D.P.R. 412/93:
D.P.R. 412/93 modificato dal D.P.R. 551/99 |
D.P.R. 412/93 modificato dalla Legge 221/12 |
D.P.R. 412/93 modificato dalla Legge 90/13 |
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione,appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: - singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; - nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. |
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazioneche, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.
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9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter. |
Rispetto alla versione del Dicembre 2012, quindi, è scomparso:
- il riferimento agli ‘edifici costituiti da più unità immobiliari’. L’applicabilità delle disposizioni riguardanti lo scarico a parete, quindi, risulta allargata anche alle villette singole;
- l’obbligo di utilizzare le caldaie a gas a condensazione, sostituito da quello di prevedere generatori appartenenti alle classi 4° e 5° di NOx. Tale riferimento può essere definito “impreciso”, dato che il requisito di eco logicità si ha SOLO con la 5° classe di NOx.
È rimasta, invece, la già tanto contestata dicitura “terminali di tiraggio”. La contestazione – legata al testo introdotto dalla Legge 221/12 – derivava dal fatto che tale termine, per definizione normativa, potrebbe essere riferito solo ai dispositivi di evacuazione dei fumi abbinabili ad apparecchi e caldaie di Tipo B a tiraggio naturale … che non possono essere né a condensazione né, tantomeno, ecologiche.
La mancata correzione è dovuta, sicuramente, ad una dimenticanza (dato che l’errore era stato segnalato da più parti).
CONCLUSIONE
La conversione in legge ha sanato alcuni aspetti poco chiari del DL, ma non tutti.
Le Commissioni ministeriali, a quanto si legge, hanno concordato con il Governo i necessari aggiustamenti riguardanti la nullità dei contratti di locazione in mancanza dell'APE (ritenuta sproporzionata), la sovrapposizione normativa e l’incongruenza di significato fra “prestazione” e certificazione”, e la possibilità di effettuare l'acquisto di beni quali mobili ed elettrodomestici con metodi di pagamenti alternativi al bonifico (unica modalità di pagamento attualmente ammessa).
Su tali punti sono stati approvati ordini del giorno accettati dal Governo e, in merito alla nullità dei contratti di locazione, potrebbe esserci un correttivo già nella conversione in legge del DL del “FARE”, prevista entro il 20 di agosto.
Il Governo, inoltre, si è impegnato a dare stabilità alla Detrazione fiscale 55-65% per l'efficientamento energetico degli edifici nell'ambito della legge di stabilità (ex legge finanziaria), da pubblicare entro fine anno.
Se ci saranno novità vi informeremo!
DOCUMENTI SCARICABILI:
DL 63/13 COORDINATO con la Legge 90/13